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Quando il legislatore ritiene “essenziale” un errore- Perché, nei casi in cui l’errore é riconoscibile ed essenziale, non si ritiene la validità del contratto voluto dalla parte errante

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Docente: Il legislatore fa nell’articolo 1429 un elenco di errori che ritiene essenziali.

Ecco quel che ci dice tale articolo.

Art. 1429: “L’errore é essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull’oggetto e del contratto;

2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso;

4) quando, trattandosi di errore di diritto, é stata la ragione unica o principale del contratto”.

Alcuni esempi a spiegazione del dictum del legislatore.

Esempio di errore che cade sulla natura del contratto: Tizio ritiene erroneamente di stipulare un contratto di locazione, mentre invece sta stipulando una compravendita.

Esempio di errore che cade sull’oggetto del contratto: Tizio crede di acquistare l’appartamento di via Roma, mentre sta acquistando l’appartamento di via Garibaldi.

Errore sull’identità dell’oggetto della prestazione: Tizio crede di obbligarsi a dipingere un quadro, mentre mentre si sta obbligando a dare il bianco a un appartamento”.

Errore su una qualità dell’oggetto della prestazione: Tizio crede di acquistare porcellane di Gretz, mentre invece sta acquistando porcellane di Murano.

Errore sull’identità della persona dell’altro contraente: Tizio crede di dare in locazione la sua bella villa al miliardario Berlusca Vittorio mentre la sta dando in locazione al nullatenente Berlusca Antonio.

Errore sulle qualità dell’altro contraente: Tizio crede di stareassumendo, per dirigere il suo ufficio contabile, un diplomato in ragioneria, mentre sta assumendo un laureato in belle lettere.

Esempio di errore di diritto: Tizio crede di comprare un terreno edificabile, mentre sta invece comprando un terreno con divieto di edificabilità.

Discente: Ma l’elenco fatto dal legislatore é tassativo o esemplificativo?

Docente: Io credo che sia tassativo. Anche se con ciò si finisce per ammettere la validità di contratti effettivamente molto pregiudizievoli per la parte caduta in errore. Si pensi a questi casi: nel contratto il termine fissato, per il pagamento del prezzo divendita, a Tizio é indicato nel 15 settembre 2018, mentre Tizio, credendo che il termine scadesse il 15 dicembre 2017,per l’ottobre del 2017 aveva assunto con terzi obbligazioni, contando di adempierle col prezzo ricavato dalla vendita; e ancora: Tizio compra un cavallo nel Texas credendo che gli sarebbe consegnato in Italia, mentre invece deve andarselo a prendere nel Texas (con i rilevanti costi che ciò comporta per lui); e ancora: Tizio crede che il pagamento, che deve fare del prezzo, sia subordinato alla condizione sospensiva, che egli venda un altro suo terreno, mentre così non é.

Discente: Domanda: il codice trattando dell’errore (come vizio del consenso) contempla il caso di chi stipula, sì, un contratto per errore essenziale (stipula l’acquisto dell’appartamento di via Roma mentre era sua intenzione comprare quello di via Napoli), ma l’avrebbe stipulato lo stesso, però a condizioni diverse, anche se non fosse caduto in errore (Tizio ha acquistatol’appartamento di via Roma per cento, che lui era disposto a pagare solo per quello di via Napoli, però sarebbe stato disposto ad acquistare anche l’appartamento di via Roma, se, invece che a cento, gli fosse stato venduto a cinquanta)?

Docente: No, il legislatore contempla la fattispecie da te prospettata solo nella disciplina che dà al caso del consenso carpito con dolo. Ma io credo che la normativa sul punto, anche se direttamente si riferisce solo a casi in cui la parte stipula il contratto perché indotta in errore con dolo, sia applicabile(e a maggior ragione) anche a casi in cui la parte stipula perché caduta in errore spontaneo (infatti tale normativa é sfavorevole alla parte errante, ora, se il legislatore é disposto a sacrificare l’interesse della parte errante nei casi in cui essa, essendo vittima del dolo della controparte, ci si aspetterebbe che fosse con particolare forza tutelata, é da pensare che egli, idest il legislatore, a maggior ragione sarà disposto a sacrificare tale interesse in caso di errore spontaneo, in cui essa non potrebbe vantare diritto a una particolare tutela).

Discente: Io comprendo la tutela che il legislatore fa dell’affidamento di Gonzales nella validità del contratto; ma, una volta che sono venute a mancare le ragioni che giustificano tale tutela (dato che l’errore della controparte Tizio era riconoscibile o addirittura riconosciuto), perché il legislatore non tutela l’interesse di Tizio (parte caduta in errore)stabilendo la validità (non più del contratto voluto da Gonzalez, ma) del contratto da Tizio (parte caduta in errore) voluto? Tu, Tizio, credevi di comprare con trenta sacchi di grano il cavallo tre? Ebbene, Gonzalez sarà obbligato a darti il cavallo tre.Infatti mi pare di aver capito che l’interesse (indubbio!) della parte errante a veder riconosciuta la validità del contratto da lei voluto, non é per nulla tutelato.

Docente: Sì, hai capito bene: il legislatore riconosce alla parte errante soloun diritto all’annullamento del contratto (e al risarcimento del danno).

Perché questo? Perché potrebbe costituire una sanzione troppo sproporzionata all’inadempimento (poco importa se colposo o doloso) dell’obbligo che aveva Gonzalez di informare Tizio dell’errore in cui era caduto (“Guarda, Tizio, nel contratto si parla del cavallo tredici e non del cavallo tre come pensi tu”) vincolarlo a un contratto (il contratto voluto da Tizio) che potrebbe per lui risultare oltremodo gravoso (si pensi al caso in cui il prezzo del cavallo tre, magnifico cavallo da corsa, era indicato da Tizio solo in dieci,così come se fosse solo un cavallo da tiro, mentre il giusto prezzo sarebbe stato cento).

(Continuazione). La condizione per l’efficacia del contratto viziato da errore: la non riconoscibilità dell’errore

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Docente: Torniamo al nostro esempio: siamo giunti al punto, nella nostra telenovela giuridica, in cui al contratto va attribuitoil contenuto, voluto da Gonzales – e, secondo tale contenuto, a Tizio, in locazione, spetta il cavallo tredici.

Ma ciò basta perché questo contratto possa essere davvero eseguito da Gonzalez? perché egli possa pretendere i 30 sacchi di grano dando in cambio solo il cavallo tredici?

No, perché ciò avvenga occorre che l’errore di Tizio non fosse stato riconoscibile da Gonzalez.

Discente: Da che cosa risulta ciò?

Docente: Risulta dagli articoli1428 e 1431.

L’articolo 1428 recita: “L’errore é causa di annullamento del contratto quando é essenziale ed é riconoscibile

L’articolo 1431 recita: “L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero allaqualitàdei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”.

Discente: Ritenendo la validità del contratto, nel caso che l’errore non sia riconoscibile, é come se il legislatore dicesse a Gonzales “Tranquillo Gonzalez, firma il contratto: se non c’é nessun elemento che indichi che la tua controparte é caduta in errore, nessuno ti metterà nei guai chiedendo, del contratto, l’annullamento”: in buona sostanza, quindi, con gli articoli da te citati, il legislatore vuole tutelare l’affidamento delle parti. Giusto?

Docente: Giustissimo. Ma se Gonzalez é in colpa, perché poteva riconoscere l’errore di Tizio o, peggio, l’ha riconosciuto, allora cessa ogni ragione di tutela di Gonzalez. Salvo quanto diremo a proposito dell’errore essenziale, trattando del quale però distingueremo il caso in cui Tizionon ha riconosciuto l’errore, sia pure per colpa, dal caso in cui l’ha riconosciuto.

Discente: Ma che c’entra l’errore essenziale col discorso che stiamo facendo?

Docente: C’entra perché la nonessenzialità dell’errore giustifica un’eccezione all’eccezione: il contratto deve essere eseguito secondo la volontà di Gonzalez, salvo il caso (prima eccezione) che l’errore fosse riconoscibile, a meno che (eccezione all’eccezione) che l’errore non fosse essenziale.

Discente: Quel che mi é chiaro, nonostante la tortuosità della tua esposizione, é che ci sono dei casi in cui il legislatore ritiene la validità del contratto tra Tizio e Gonzales nonostante che l’errore di Tizio fosse da Gonzalez riconoscibile. Ma come si giustifica ciò?

Docente: Si giustificasempre con la tutela dell’affidamento. Infatti l’annullamento del contratto può avere un costo pesantissimo per Gonzalez. Dimentica che oggetto del contratto fosse lo scambio tra un cavallo e del grano: mettiti nel caso che Gonzales col contratto avesse acquistato un terreno per costruirvi una villetta: passa qualche mese (o qualche anno) Gonzalez comincia a costruire la sua villetta, quando un bel giorno gli si presenta la ex controparte, Tizio, che gli intima “Alto là, tu non puoi costruire un bel niente, il contratto é annullabile”; oppure, ancora peggio, Tizio, ottenuto l’annullamento, chiede (nei casi in cui naturalmente glielo permette il quarto comma dell’art.936), che la villettasia….tolta dal terreno. Sia nell’un caso che nell’altro, un bel guaio per Gonzalez, no?! Ecco perché il legislatore – ponendosi nel caso, che evidentemente ritiene sia il maggioritario, della parte (Gonzalez) che, pur essendo l’errore riconoscibile non l’abbia riconosciuto (e, bada, ponendosi solo in questo caso, non in quello in cui la parte ha riconosciuto l’errore – in tal caso infatti non ci sarebbe nessun “affidamento” da tutelare) – ebbene, ripeto, il legislatore ponendosi nel caso in cui la parte abbia agito colposamente, l’obbliga, sì, al risarcimento dei danni, ma salva la validità del contratto.

Discente: In tutti i casi?

Docente: No, questo sarebbe troppo: forse che il legislatore non deve preoccuparsi anche degli interessi di Tizio, della parte che é caduta in errore?certo, cadendovi presumibilmente per colpa, ma forse che in colpa non é caduto anche Gonzalez, la sua controparte?

Discente: E allora?

Docente: Allorail legislatore mantiene la validità del contratto solo quando l’errore non sia essenziale.

Discente: Ma quando un errore può dirsi essenziale?

Docente: La logica vorrebbe che il legislatore, nel valutare l’essenzialità dell’errore che vizia un contratto -il che, in pratica, è come dire, nel valutare se annullare il contratto o mantenerlo valido -comparasse la gravità delle conseguenze che comporterebbe l’esecuzione del contratto per la parte (Tizio) caduta in errore sul suo contenuto e la gravità delle conseguenze dell’annullamento del contratto per la parte (Gonzalez) caduta in colpa per non aver riconosciuto tale errore; e poi optasse, per l’annullabilità, se le conseguenze di questa risultassero meno gravi delle conseguenze di un esecuzione del contratto; e viceversa.

L’applicazione di tale criterio, però, implicherebbe la considerazione di vari elementi in realtà imponderabili, cosa per cui il legislatore sembra preferire criteri più sbrigativi ma di più facile applicazione. Nel prossimo capitolo li vedremo.

L’errore-vizio del contratto. Individuazione della parte che ha diritto che il contratto abbia il contenuto da lei voluto

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Docente: Torniamo a un esempio già introdotto: Tizio vuole prendere in locazione il cavallo di Gonzalez, che porta il numero tre, ma, per scarsa conoscenza della lingua spagnola, dice: “Quiero alquiler el cabajo treze (credendo erroneamente che “treze” in spagnolo significhi tre, mentre invece significa tredici). Se Gonzalez si rende conto dell’errore di Tizio e accetta la proposta con la volontà di dargli il cavallo tre, nulla quaestio: nonostante l’errore nell’espressione della volontà, in realtà nessun errore nel consenso ci é stato: il contratto é perfettamente valido e ha come contenuto quello voluto concordemente da Tizio e Gonzalez. Ma mettiamo che Gonzalez accetti la proposta, ma con la volontà di dare in locazione il cavallo tredici e non tre. Chiaro che, sia che si attribuisseal contratto il contenuto voluto da Gonzales o quello voluto da Tizio, il contratto perderebbe la sua funzione sociale di aumentare la ricchezza nazionale. Infatti, se si attribuisse al contratto il contenuto voluto da Gonzalez, aumenterebbero, sì, le utilità che darebbero i beni in possesso di questi,ma non aumenterebbero le utilità dei beni che verrebbero ad essere in possesso di Tizio: questi era disposto a rinunciare all’utilità che gli davano i trenta sacchi di grano (il prezzo della locazione) al fine di avere la maggiore utilità che gli darebbe la disponibilità di un cavallo da corsa (come in effetti é il cavallo tre), mentre il cavallo tredici, che é un cavallo da tiro,a lui dà utilità zero. D’altra parte se si attribuisse al contratto il contenuto voluto da Tizio, si rischierebbe di diminuirele utilità che davano i beni in possesso di Gonzalez: metti, il cavallo da corsa per lui dava una utilità dieci, mentre i trenta sacchi di grano per lui danno solo una utilità cinque.

Insomma, l’errore delle parti creaun bel imbroglio. Vediamo le istruzioni che il legislatore dà al giudice per dipanarlo.

I- Per prima cosa, tu, giudice, devi (con la cosiddetta attività interpretativa del contratto) determinare qual’é stata la reale volontà di ciascuno dei due contraenti, di Tizio e di Gonzales.

II- Come seconda cosa, devi stabilire quale volontà una persona di media intelligenza avrebbe attribuito a Tizio e Gonzalez (in base alle parole da loro usate e al comportamento da loro tenuto – v. art 1362).

III- A questo punto, se ti accorgi che le due volontà divergono, sono diverse – ciò che significa che entrambe le parti sono cadute in errore: Gonzalex attribuendo a Tizio la volontà di prendere il cavallo tredici e Tizio attribuendo a Conzalez la volontà di dare il cavallo tre – devi verificare se una delle due volontàcoincide con quella sub II (la volontà che l’uomo di media intelligenza avrebbe attribuito alle parti) Se il contenuto A voluto da una delle parti, coincide col contenutoal contratto attribuito come sub II (da una persona di media intelligenza), ebbene il contenuto A sarà quello che tu giudice dovrai attribuire al contratto.

E’ evidente che, nell’esempio fatto, il contenuto da attribuire al contratto sarà quello voluto da Gonzalez, dato che ogni persona di media intelligenza avrebbe interpretato le parole dette da Tizio come espressione di volere affittare il cavallo tredici.

Chiaro che le cose non saranno sempre così semplici come nell’esempio fatto.

Potranno darsi dei casi in cui nessuna delle due volontà delle parti coincide con quella ricostruita come sub II: Tizio dice di volere il cavallo tre, Gonzales vuole dare il cavallo sedici e ciascuna persona di media intelligenza avrebbe capito che oggetto del contratto era il cavallo tredici.

Oppure le parole usate dalle parti sono un abacadabra, non si capisce assolutamente quale sia stata la loro volontà.

In tali casi il contratto é(non annullabile, non nullo, ma) inesistente.